Aggiornamento Regolamento SFDR: quali novità per il settore finanziario

Aggiornato al
16.4.2026
In questo articolo
Come Up2You può supportare la tua azienda ad allinearsi al Regolamento SFDR
grafico a barre e libro con scritta regolamento sfdr su sfondo verde acido
Aggiornato al
16.4.2026
Guarda il video

La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), pilastro normativo dell’Action Plan on Sustainable Finance della Commissione Europea, ha introdotto a partire dal 2021 un cambio di paradigma fondamentale per il mercato finanziario. Basato sul Regolamento (UE) 2019/2088, questo strumento nasce con il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza sulle modalità di integrazione dei fattori ESG nelle decisioni di investimento e di migliorare la comparabilità tra i prodotti finanziari.

L’introduzione della normativa ha favorito una crescita senza precedenti degli investimenti definiti “SRI” (Social and Responsible Investments) in Europa.

Tuttavia, i primi anni di applicazione hanno evidenziato complessità operative e criticità strutturali che hanno reso necessario un intervento correttivo alla fine del 2025. Nonostante il contributo nel contrastare il greenwashing, l'efficacia della SFDR è stata limitata da difficoltà interpretative che in alcuni casi hanno portato ad un utilizzo improprio delle categorie, nonché da oneri burocratici che hanno talvolta ostacolato la reale capacità di analisi delle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti.

L’aggiornamento previsto al Regolamento si pone dunque l'obiettivo di superare questi limiti, evolvendo verso un sistema più fluido e meno soggetto a interpretazioni arbitrarie.

Cosa prevede la proposta di aggiornamento del Regolamento SFDR


La proposta di riforma presentata dalla Commissione Europea il 20 novembre 2025 segna l’inizio di una revisione profonda, necessaria per correggere le distorsioni emerse nei primi anni di applicazione del regolamento. L'obiettivo centrale è la transizione da un sistema basato su obblighi di informativa complessi a un modello più operativo e vicino alle dinamiche di mercato, riducendo così il carico burocratico e il rischio di greenwashing.

Il cambiamento più radicale riguarda il superamento degli attuali articoli 7, 8 e 9, che verranno sostituiti da un nuovo sistema di categorizzazione basato su tre classi di prodotto chiaramente definite, tutte accomunate da una soglia minima di investimenti allineati pari almeno al 70%:

  • Transition, dedicata ai prodotti che finanziano la transizione verso modelli economici più sostenibili, con obiettivi di miglioramento misurabili nel tempo;
  • ESG basics, per prodotti che integrano criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali all'interno della loro strategia di investimento;
  • Sustainable, riservata ai prodotti con gli obiettivi di sostenibilità più rigorosi e ambiziosi, orientati a generare un impatto positivo diretto.

Questa nuova struttura impone requisiti specifici in termini di strategie di investimento, criteri di esclusione e misurazione della sostenibilità, obbligando i gestori a un importante lavoro di riallineamento dei portafogli.

Parallelamente alla ricategorizzazione, la riforma introduce semplificazioni sostanziali per rendere le norme più proporzionate. Tra le novità principali spiccano la revisione del perimetro di applicazione, che si focalizzerà esclusivamente sui partecipanti ai mercati finanziari escludendo i consulenti e i gestori di portafoglio, e l'eliminazione dei complessi obblighi legati ai Principal Adverse Impacts (PAI) a livello di entità.

Viene inoltre proposta la rimozione della definizione formale di "sustainable investment" e del principio DNSH (Do No Significant Harm) come concetti a sé stanti, sostituiti dal quadro più ampio di "sustainability-related financial product". In questo nuovo approccio, il principio del "non arrecare danno significativo" non viene eliminato, ma incorporato direttamente nei criteri di esclusione obbligatoria previsti per tutte e tre le nuove categorie. Questa integrazione permette di semplificare l’informativa su temi come la remunerazione del management e l'integrazione dei rischi di sostenibilità, con l’intento di restituire al mercato uno strumento più chiaro, coerente e orientato al lungo periodo.

Cosa prevedono i nuovi articoli 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR

Come accennato in precedenza, il cuore della riforma risiede nel passaggio da un regime di semplice informativa a una categorizzazione più rigida e funzionale. I nuovi articoli 7, 8 e 9 definiscono requisiti tecnici precisi che i prodotti devono soddisfare per poter utilizzare determinate denominazioni.

Articolo 7: Transition
Questa categoria è pensata per quegli asset che accompagnano imprese e attività economiche nel percorso verso la sostenibilità, con obiettivi di miglioramento misurabili nel tempo.

  • Obiettivo: almeno il 70% degli investimenti deve essere destinato a un obiettivo di transizione chiaro e misurabile, sia esso ambientale o sociale.
  • Esclusioni: si applicano le restrizioni dei Climate Transition Benchmark (CTB), inclusi i limiti su nuovi progetti legati a combustibili fossili senza piano di phase-out.
  • Safe Harbour (porto sicuro): il prodotto è conforme se replica un benchmark CTB o PAB, o se dimostra un allineamento alla Tassonomia UE di almeno il 15%.
  • Impatto: se l'obiettivo è generare un beneficio positivo e predefinito, questi prodotti possono qualificarsi anche come "a impatto".

Articolo 8: ESG Basics

Il rinnovato Articolo 8 disciplina i prodotti che integrano criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali all'interno della loro strategia di investimento.

  • Obiettivo: prevede l'investimento di una soglia minima del 70% in asset che integrano attivamente i fattori e i rischi di sostenibilità.
  • Esclusioni: simili alla categoria precedente, ma con maggiore flessibilità per i progetti legati ai combustibili fossili senza piani di dismissione.
  • Safe Harbour (porto sicuro): nessun automatismo. Per questa categoria non sono previste clausole di conformità automatica; la coerenza va dimostrata attivamente dal gestore.
  • Impatto: essendo focalizzata sull'integrazione dei criteri base, questa categoria solitamente non prevede la qualifica specifica "a impatto".

Articolo 9: Sustainable
L'Articolo 9 è riservato ai prodotti con gli obiettivi di sostenibilità più rigorosi e ambiziosi, orientati a generare un impatto positivo diretto.

  • Obiettivo: almeno il 70% del portafoglio deve essere orientato al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità specifico, supportato da metriche rigorose.
  • Esclusioni: oltre ai criteri dell'articolo 7, si applicano le restrizioni dei benchmark PAB, le più severe in termini di decarbonizzazione.
  • Safe Harbour (porto sicuro): la conformità è facilitata se il prodotto replica un benchmark PAB o se garantisce un allineamento minimo del 15% alla Tassonomia UE.
  • Impatto: questi prodotti possono qualificarsi come "a impatto" in presenza di obiettivi sociali o ambientali misurabili e predefiniti.

aggiornamento articoli 7 8 9 regolamento sfdr

Quali sono i principali impatti per i mercati finanziari


L'entrata in vigore delle nuove disposizioni impone ai partecipanti ai mercati finanziari un adeguamento strutturale che va ben oltre la semplice revisione della documentazione.

L'impatto principale riguarda la necessità di allineare i processi operativi e le strategie di portafoglio a criteri più stringenti e uniformi.

In particolare, gli operatori saranno chiamati a intervenire su diversi fronti.

  • Revisione delle asset allocation e delle strategie di investimento: l'introduzione di soglie minime di allineamento del 70% per tutte le categorie richiede un monitoraggio costante e una governance interna più rigorosa. I gestori dovranno assicurarsi che la composizione dei portafogli rispetti stabilmente questi limiti per evitare declassamenti dei prodotti.
  • Gestione dei periodi di ramp-up: per i nuovi prodotti o per quelli in fase di transizione, i periodi di adeguamento dichiarati nei documenti precontrattuali dovranno essere coerenti nel tempo e supportati da una reportistica puntuale, che dimostri il progressivo raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
  • Rafforzamento dei sistemi di misurazione e monitoraggio ESG: l'aggiornamento normativo introduce requisiti tecnici più severi, come l'obbligo di escludere investimenti legati ad armi controverse, tabacco, carbone, lignite e aziende che violano i principi OCSE o ONU. A questo si aggiungono criteri più rigidi per la standardizzazione del naming, affinché il nome del prodotto rifletta fedelmente la strategia sottostante. Una novità rilevante riguarda la disclosure dei PAI (Principal Adverse Impacts): sebbene siano stati eliminati gli obblighi di pubblicazione a livello di entità (azienda), questi vengono reintrodotti a livello di singolo prodotto per le categorie Transition (ex art. 7) e Sustainable (ex art. 9), con l'obiettivo di analizzare nel dettaglio gli effetti negativi degli investimenti. Tale obbligo non è invece previsto per i prodotti ESG Basics (ex art. 8).
  • Distinzione tra ESG generico e impact investing: la chiara separazione tra queste due tipologie di investimento richiederà lo sviluppo di framework di misurazione molto più robusti, capaci di isolare e dimostrare l'impatto reale e addizionale generato dalle scelte finanziarie.

Cosa cambia per la disclosure con le modifiche al regolamento SFDR


La riforma punta a una radicale semplificazione degli obblighi informativi, con l'obiettivo di rendere i dati realmente confrontabili tra diversi operatori. Il cambiamento più tangibile riguarda l'introduzione di nuovi template standardizzati per la documentazione precontrattuale e periodica, che avranno una lunghezza massima di due pagine.

All'interno di questi modelli, tutti i prodotti finanziari classificati come sostenibili (articoli 7, 8 e 9) dovranno riportare in modo chiaro:

  • una dichiarazione di conformità specifica per la categoria di appartenenza;
  • la descrizione degli obiettivi di transizione o dei fattori ESG, accompagnata dalla strategia prevista per il mantenimento della soglia minima del 70%;
  • l'elenco degli indicatori di sostenibilità e dei criteri di esclusione applicati;
  • il dettaglio delle fonti dei dati e delle ipotesi alla base di eventuali stime utilizzate.

Questo cambio di paradigma è supportato da una forte spinta verso la digitalizzazione: l’integrazione dei dati nella piattaforma europea ESAP (European Single Access Point) imporrà agli asset manager e agli operatori del risparmio gestito importanti adeguamenti tecnologici. Sebbene questo richieda un impegno iniziale significativo in termini di IT e compliance, la transizione verso un mercato basato su dati standardizzati e trasparenti permetterà di ridurre drasticamente il rischio di greenwashing, offrendo agli investitori finali strumenti di valutazione finalmente omogenei.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi previsti con la revisione del Regolamento SFDR


La riforma della SFDR punta a un equilibrio tra operatività e rigore. Se da un lato risolve criticità storiche, dall'altro solleva dubbi sulla tenuta dell'approccio integrato alla sostenibilità.

I punti di forza

  • Chiarezza e comparabilità: il nuovo sistema di categorie (Transition, ESG Basics, Sustainable) elimina le ambiguità degli articoli 8 e 9, permettendo confronti diretti tra prodotti.
  • Lotta al greenwashing: regole rigide sul marketing e sulla denominazione dei fondi assicurano che il nome di un prodotto rifletta fedelmente la sua strategia reale.
  • Gestione dei dati: maggiore flessibilità nell'uso di stime e stardardizzazione delle fonti per colmare i gap informativi attuali.

Le criticità

  • Meno responsabilità aziendale: l’eliminazione dei PAI a livello di entità e del principio DNSH rischia di indebolire la visione d'insieme dell'impegno di sostenibilità di un'organizzazione.
  • Engagement assente: non è previsto l'obbligo di strategie di dialogo attivo con le imprese, nemmeno per i prodotti di transizione (articolo 7), perdendo un'importante leva di cambiamento.
  • Rischio di disallineamento: la riduzione del perimetro di altre direttive (CSRD e CSDDD) potrebbe limitare la disponibilità di dati di qualità, rendendo più complesso il lavoro degli investitori.

Sebbene la riforma semplifichi la vita a distributori e consulenti, l'effettiva utilità dipenderà però dalla capacità dei legislatori di armonizzare queste novità con gli standard internazionali e con le linee guida ESMA, garantendo che la semplificazione non si traduca in una perdita di ambizione per la finanza sostenibile europea.

Quali sono le tempistiche di attivazione


L’iter legislativo per la riforma della SFDR segue una tabella di marcia definita, pensata per concedere agli operatori il tempo necessario per adeguare i portafogli e le procedure interne.

Qualora le modifiche proposte venissero confermate nella loro forma attuale, le nuove disposizioni diventeranno applicabili 18 mesi dopo la data della loro entrata in vigore. È inoltre prevista un'ulteriore estensione per i comparti che presentano una maggiore complessità gestionale: per i prodotti assicurativi e pensionistici, infatti, è stata concessa una deroga di ulteriori 12 mesi.

Questa finestra temporale permetterà agli asset manager e agli istituti di previdenza di gestire la transizione verso le nuove categorie (Transition, ESG Basics e Sustainable) in modo ordinato, garantendo la continuità operativa e la corretta informazione agli investitori finali.

Come Up2You può supportare la tua azienda ad allinearsi al Regolamento SFDR

Grazie al nostro team di esperti e alla nostra piattaforma proprietaria integrata conl’AI siamo in grado di supportare le aziende che operano nel settore finanziario ad allinearsi a quanto previsto dal regolamento SFDR.

Ecco in cosa possiamo supportarti:

  1. Carbon footprint aziendale: calcoliamo le emissioni di Scope 1, 2 e 3 prodotte dalla tua azienda allineate con le metriche richieste dal SFDR adottando la metodologia definita dal GHG Protocol.
  2. Analisi dei rischi climatici: definiamo la metodologia per gestire i rischi di sostenibilità della tua azienda, con focus su analisi dei rischi climatici e KPI per monitorare la mitigazione.
  3. Strategia di decarbonizzazione: definiamo la strategia di decarbonizzazione della tua azienda in linea con le raccomandazioni della SFDR e delle best practice internazionali (SBTi).
  4. Redazione del bilancio di sostenibilità: elaboriamo il tuo bilancio di sostenibilità fornendoti un’analisi allineata agli standard GRI, ESR o VSME.

Clicca il pulsante qui sotto e scopri come possiamo supportare la tua azienda ad allinearsi alle indicazioni previste dal regolamento SFDR.

Contattaci
Contattaci