Cos’è la direttiva EmpCo
La direttiva europea EmpCo, acronimo di Empowering Consumers for the Green Transition, è la Direttiva (UE) 2024/825, approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 28 febbraio 2024 ed entrata in vigore nel marzo dello stesso anno.
Il suo obiettivo principale è mettere ordine nella comunicazione ambientale: la norma tutela le persone che fanno acquisti dalle pratiche scorrette di greenwashing, promuovendo un'informazione trasparente, misurabile e basata su dati verificabili.
Dal punto di vista legislativo, la direttiva EmpCo non crea un regime giuridico del tutto nuovo o isolato, ma interviene direttamente su due pilastri già esistenti del diritto europeo che sono:
- la Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), ovvero la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;
- la Consumer Rights Directive, cioè la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Con la EmpCo, l'UE impone a chiunque venda nel mercato unico di provare le proprie affermazioni ambientali con verifiche di terzi sul packaging, sui canali digitali o nei punti vendita.
Questa direttiva è il tassello europeo già operativo di una strategia più ampia contro la disinformazione sulla sostenibilità. Il secondo tassello, la Green Claims Directive, doveva definire nel dettaglio i criteri scientifici e le procedure di verifica con cui avvalorare le asserzioni ambientali, ma il suo percorso si è fermato: nel giugno 2025 la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta e il trilogo finale è stato sospeso. Il ritiro non è mai stato formalizzato e il testo resta in stallo. Per le imprese il messaggio è chiaro: le regole vincolanti sui claim ambientali sono quelle della EmpCo, e si applicano dal 27 settembre 2026 a prescindere da come finirà la Green Claims.
Cosa prevede la direttiva EmpCo: la "black list" dell’articolo 23
La direttiva EmpCo interviene per guidare chi fa acquisti verso scelte più consapevoli, garantendo la trasparenza delle informazioni e la veridicità dei messaggi pubblicitari.
Dal punto di vista normativo, la modifica del Codice del Consumo (all'Art. 23) introduce una vera e propria "black list" di pratiche commerciali vietate in ogni caso. Il divieto scatta per la sola condotta, senza che vi sia più la necessità di dimostrare l'effettivo inganno di chi acquista.
Le sei famiglie di pratiche vietate riguardano le seguenti categorie.
- Etichette senza certificazione: è vietato l'uso di bollini, marchi o label autoprodotti che non siano basati su sistemi di certificazione di terzi o istituiti da autorità pubbliche (ad esempio, l'uso di un logo Eco-Approved inventato dall'azienda).
- Claim generici senza eccellenza riconosciuta: termini come "green", "ecologico", "sostenibile" o "amico dell'ambiente" non possono essere utilizzati a meno che il prodotto non vanti un'eccellenza ambientale riconosciuta e dimostrabile (come la certificazione Ecolabel UE).
- Il "tutto per la parte": non è consentito estendere all'intero prodotto o all'intera azienda un beneficio ambientale che riguarda soltanto un singolo elemento o componente (come dichiarare un prodotto "in materiale riciclato" quando lo è solo l'imballaggio).
- Neutralità da compensazione: viene vietato presentare un prodotto come "carbon neutral" o "a impatto zero" se tale risultato è ottenuto unicamente attraverso l'acquisto di crediti di carbonio. La compensazione non equivale alla riduzione effettiva delle emissioni.
- Requisiti di legge spacciati come vantaggi distintivi: è vietato promuovere come plus di sostenibilità unico ciò che è già un obbligo normativo previsto per l'intera categoria di prodotti (ad esempio, vantare l'assenza di una sostanza chimica già bandita per legge).
- Pratiche su obsolescenza e durabilità: diventa sanzionabile occultare i limiti legati agli aggiornamenti software, spacciare per riparabile un bene che non lo è o indurre chi acquista a sostituire un prodotto prima del necessario (come segnalare una cartuccia "vuota" in una stampante quando contiene ancora inchiostro).
Quando è entrata in vigore la direttiva EmpCo
L'adozione della EmpCo segue un calendario definito a livello europeo e recepito dai singoli Stati membri.
Le tappe fondamentali di questo calendario normativo includono:
- 6 marzo 2024, pubblicazione ufficiale della Direttiva (UE) 2024/825 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- 26 marzo 2024, entrata in vigore della Direttiva a livello europeo, a 20 giorni dalla sua pubblicazione;
- marzo 2026 (Italia): il 9 marzo viene approvato il D.Lgs. 30/2026 che recepisce la norma nel Codice del Consumo, entrando ufficialmente in vigore il 24 marzo;
- 27 settembre 2026, applicazione piena e vincolante delle nuove regole in tutta l'Unione Europea, con l'entrata in operatività di tutti i divieti previsti;
- dopo il 27 settembre 2026, avvio della vigilanza a regime da parte dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che imporrà alle aziende il presidio e l'aggiornamento continuo di etichette, claim e comunicazioni commerciali.

Quali sono le aziende a cui si applica la EmpCo
La direttiva EmpCo estende il suo raggio d'azione a tutte le pratiche commerciali Business to Consumer (B2C) attuate all'interno del mercato dell'Unione Europea. La norma coinvolge sia chi produce direttamente, sia chi distribuisce e vende al dettaglio, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia sede all'interno o all'esterno dei confini comunitari.
La regolamentazione riguarda direttamente ogni impresa che:
- vende beni o servizi all'utenza finale in uno dei 27 Stati membri;
- promuove affermazioni di carattere ambientale sui propri prodotti, sui servizi offerti o sul brand;
- espone etichette, marchi di sostenibilità, badge o bollini ecologici;
- comunica impegni e obiettivi legati alle performance ambientali nelle proprie campagne promozionali.
L'ambito di applicazione incide in modo significativo sui settori ad alto impatto sui consumi, come il retail, l'e-commerce, l'elettronica di consumo, il tessile, l'automotive e il comparto dei beni durevoli. La responsabilità normativa copre inoltre l'intera catena della comunicazione commerciale: dai messaggi stampati sui packaging alle informazioni a scaffale, fino alle schede prodotto digitali e alla pubblicità sui canali online.
Inquadrata nell'ambito del European Green Deal e del Circular Economy Action Plan, la direttiva agisce sia sul contrasto alle pratiche commerciali scorrette sia sull'ampliamento degli obblighi informativi precontrattuali. La direttiva mira quindi a dare a chi acquista dati confrontabili su durabilità, riparabilità e prestazioni ambientali.
Quali sono i rischi per chi non si adegua alla direttiva EmpCo
La conformità alle nuove regole costituisce la condizione indispensabile per poter continuare a comunicare e vendere all'interno dell'Unione Europea. Qualsiasi comunicazione non conforme viene infatti classificata a tutti gli effetti come pratica commerciale sleale.
Il mancato adeguamento espone le imprese a conseguenze economiche, legali e reputazionali. Vediamo quali sono.
- Contestazione di pratica commerciale sleale: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha la facoltà di ordinare la rimozione immediata o la rettifica del claim fuorviante, inibendone l'ulteriore utilizzo nei canali promozionali.
- Sanzioni economiche elevate: le sanzioni pecuniarie possono raggiungere fino a 10 milioni di euro oppure arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell'azienda.
- Misure cautelari e danno reputazionale: l'AGCM può disporre la sospensione d'urgenza della pratica commerciale e la pubblicazione del provvedimento di condanna. L'esposizione pubblica del blocco sanzionatorio genera un impatto diretto sulla credibilità del brand.
- Sospensione dell'attività commerciale: nei casi di maggiore gravità o in presenza di reiterata inosservanza delle prescrizioni, l'autorità può disporre la sospensione temporanea delle attività commerciali.
- Esposizione alle segnalazioni del mercato: l'avvio dei procedimenti sanzionatori può scaturire non solo dai controlli d'ufficio, ma anche da segnalazioni inviate da chi acquista, associazioni di tutela e, in larga misura, da aziende concorrenti.
Gestire tempestivamente la verifica dei propri asserti ambientali consente di mettere in sicurezza il business, trasformando l'adeguamento normativo in una garanzia di trasparenza e di solidità sul mercato.










