Con l'entrata in vigore il 7 aprile 2026 del Regolamento (UE) 2026/667, l'Unione Europea formalizza un obiettivo intermedio che definisce la rotta dei prossimi decenni: raggiungere una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) del 90% entro il 2040, prendendo come riferimento i livelli del 1990 (traguardo che combina un target domestico dell'85% a un contributo massimo del 5% derivante da crediti internazionali di alta qualità).
Questo nuovo tassello legislativo rappresenta sia un aggiornamento tecnico del Green Deal, ma anche il quadro normativo entro cui si muoveranno l’economia e l'industria europea nei prossimi decenni. Per le imprese, comprendere la portata di questa norma è fondamentale per anticipare i cambiamenti del mercato e garantire la propria competitività futura.
In questo articolo esploreremo i dettagli del Regolamento, il valore del suo carattere vincolante e gli strumenti previsti per supportare il tessuto produttivo in questa trasformazione senza precedenti. Cominciamo.
Cosa prevede il nuovo Regolamento (UE) 2026/667
Il percorso dell'Unione Europea verso la neutralità climatica segna una nuova tappa fondamentale con l'adozione ufficiale, avvenuta l'11 marzo 2026, del Regolamento (UE) 2026/667. Questa normativa va a integrare la legge europea sul clima (Regolamento UE 2021/1119) inserendo un traguardo intermedio estremamente ambizioso: la riduzione netta delle emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.
È interessante notare come questo target del 90% non sia un obbiettivo unico, ma il risultato di una combinazione strategica di sforzi. La normativa prevede infatti:
- un obiettivo domestico dell'85%, basato sulla riduzione diretta delle emissioni prodotte all'interno dei confini dell'Unione;
- un contributo aggiuntivo fino al 5% derivante dall’impiego di crediti internazionali di alta qualità, garantendo così flessibilità senza compromettere l'integrità ambientale del progetto.
La scelta di questo target risponde a una precisa strategia basata su diversi pilastri.
- Fondamenta scientifiche: il testo segue le direttive dell'European Scientific Advisory Board on Climate Change, garantendo che gli obiettivi politici siano allineati con le reali necessità fisiche del pianeta.
- Valutazione d'impatto: la Commissione Europea ha confermato, tramite analisi dettagliate, che questo percorso è necessario per mantenere la competitività economica europea in un mercato globale sempre più decarbonizzato.
- Gestione dei pozzi naturali: il Regolamento pone un'enfasi inedita sulla necessità di proteggere e potenziare i pozzi di assorbimento del carbonio, come foreste e suoli, bilanciando l'abbattimento delle emissioni con la capacità naturale di sequestrare la CO2.
L'obiettivo è fornire una traiettoria chiara e vincolante che permetta alle imprese di pianificare i propri investimenti a lungo termine, trasformando la sfida climatica in una gestione attiva e strategica degli ecosistemi e delle risorse.

Cosa significa "giuridicamente vincolante"
A differenza di una semplice dichiarazione d'intenti o di un accordo politico non vincolante, il Regolamento (UE) 2026/667 rappresenta un obbligo giuridico a tutti gli effetti, vincolante in ogni sua parte e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa natura di "legge immediata" trasforma radicalmente il panorama normativo, poiché ogni Stato membro è ora tenuto ad aggiornare i propri piani climatici nazionali affinché siano pienamente coerenti con il nuovo target del -90%.
Questo Regolamento rappresenta quindi un requisito legale che, se disatteso, espone i Paesi al rischio concreto di procedure di infrazione e pesanti sanzioni economiche da parte della Commissione Europea.
La normativa introduce inoltre il principio fondamentale dell'equità nella ripartizione dell'onere, stabilendo che eventuali ritardi o carenze nella riduzione delle emissioni in un determinato settore economico non possano essere compensati gravando eccessivamente su altri comparti. Questo garantisce una protezione alla stabilità dell'intero sistema produttivo, offrendo al contempo alle imprese una certezza del diritto senza precedenti.
Per i decision maker aziendali, la natura regolamentare del testo fornisce un quadro normativo stabile e prevedibile, essenziale per orientare le strategie di business e gli investimenti a lungo termine verso modelli a basse emissioni.
È chiaro quindi come l'entrata in vigore di questa cornice legislativa stabilisca che la transizione energetica sia un percorso rigorosamente regolamentato, il quale esige coordinamento tra le istituzioni e il settore privato.
ETS2, crediti e tutele: gli strumenti UE per la competitività industriale
Per supportare questo ambizioso percorso tutelando al contempo il tessuto economico, il Regolamento (UE) 2026/667 introduce misure operative e meccanismi di flessibilità pensati per rendere la transizione sostenibile anche dal punto di vista finanziario. L’obiettivo è quello di decarbonizzare senza deindustrializzare, fornendo alle aziende il tempo e gli strumenti necessari per adeguarsi.
Ecco le principali leve strategiche previste dalla normativa.
Rinvio dell'ETS2
Per garantire una transizione più agevole e meno traumatica per i costi operativi, l'operatività del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale (il cosiddetto ETS2) è stata ufficialmente posticipata. La partenza è stata spostata al 2028, offrendo un anno supplementare di respiro per adeguare le infrastrutture e i modelli logistici.
Crediti internazionali e assorbimenti permanenti
Nel periodo 2036-2040, sarà consentito l’uso di crediti internazionali di alta qualità per compensare fino al 5% delle emissioni del 1990. Il Regolamento è però categorico: l'integrità ambientale e il rispetto dei diritti umani devono essere garantiti prioritariamente nella selezione di tali crediti. Parallelamente, viene promosso il ruolo degli assorbimenti permanenti come la BioCCS (cattura e stoccaggio del carbonio da biomasse) e la DACCS (cattura diretta dall'aria), fondamentali per gestire le emissioni residue più difficili da abbattere (le cosiddette hard-to-abate).
Tutela della competitività industriale
Il legislatore ha posto una forte enfasi sulla protezione delle PMI e delle industrie ad alta intensità energetica, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di "carbon leakage" (la rilocalizzazione delle emissioni verso paesi con norme meno stringenti). Attraverso iniziative come il Clean Industrial Deal, l'UE si impegna a facilitare l'accesso ai finanziamenti e a garantire condizioni di parità a livello globale, sostenendo il rinnovamento tecnologico del comparto produttivo.
Questi meccanismi dimostrano che il traguardo del -90% non è visto come un limite punitivo, ma come un volano per l'innovazione, supportato da un quadro regolatorio che cerca di bilanciare rigore climatico e tenuta economica.
Quali sono gli impatti e le conseguenze per le imprese del nuovo Regolamento (UE) 2026/667
Se da un lato il target del -90% non impone nell'immediato un obbligo di taglio drastico per la singola azienda, dall'altro funge da guida che orienterà tutta la complessa normativa in ambito ESG per i prossimi anni.
Per il tessuto aziendale, ciò significa che l'impatto principale non arriverà da un singolo vincolo isolato, ma dall'evoluzione coordinata di regolamentazioni già esistenti, che vedranno una stretta progressiva sulle aspettative di decarbonizzazione per garantire la coerenza con l'obiettivo 2040.
Nello specifico, le imprese dovranno monitorare con attenzione tre ambiti fondamentali che verranno influenzati da questa nuova traiettoria.
Rendicontazione ESG
Le aspettative sulla rendicontazione dei piani di transizione e sulle attività di due diligence lungo la filiera diventeranno sensibilmente più rigorose. Le aziende saranno chiamate a presentare obiettivi climatici strettamente allineati al target europeo, dimostrando con dati certi come intendono contribuire alla riduzione del 90%.
Tassonomia UE
I criteri di vaglio tecnico utilizzati per definire un’attività economica come "ecosostenibile" subiranno un aggiornamento. È prevedibile che le soglie di emissione per ottenere finanziamenti agevolati o per attrarre investimenti "verdi" si restringeranno progressivamente, rendendo la conformità climatica un requisito sempre più centrale per l’accesso al capitale.
Evoluzione del sistema EU ETS
Come confermato dal testo del Regolamento, la traiettoria del sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS) verrà rivista drasticamente per allinearsi ai nuovi target. L'obiettivo è permettere solo una quantità estremamente limitata di emissioni residue dopo il 2039. In questo contesto, sebbene non sia ancora un obbligo sancito dal presente testo normativo, il legislatore europeo ha già iniziato a valutare un'accelerazione dell'eliminazione graduale delle quote gratuite a partire dal 2028. Questa direzione, pur essendo ancora oggetto di discussione tecnica, segnala la chiara intenzione di spingere le industrie pesanti verso un'innovazione tecnologica più rapida del previsto.
Per le imprese il Regolamento (UE) 2026/667 rappresenta quindi un segnale inequivocabile: la sostenibilità non è più un elemento accessorio della rendicontazione, ma il parametro su cui verrà misurata la resilienza e la competitività aziendale nel medio e lungo periodo.









